Art. 7 — Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per chiarire e definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento delle cariche pubbliche ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: "314" sono inserite le seguenti parole: ", primo comma"; 2
  • a-bis)all'articolo 59, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto";
  • b)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 28 MAGGIO 2004, N. 140; b-bis)all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di sindaco e presidente di provincia";
  • 2)al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: ", di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
  • 3)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
  • b-ter)all'articolo 64, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia";
  • b-quater)all' articolo 254, il comma 6 e' abrogato;
  • b-quinquies)all' articolo 256, comma 4, le parole da: ", su segnalazione del Ministero dell'interno" sino alla fine del comma sono soppresse". I ricorsi presentati al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e dell' articolo 254, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non ancora decisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono estinti. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i ricorrenti originari o i loro aventi causa possono proporre ricorso per i medesimi motivi avanti il giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, purche' tali mezzi non siano stati azionati in precedenza.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 23 maggio 2007, n. 171 (in G.U. 1a s.s. 30/5/2007, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera a), del presente articolo.

Testo vigente dal 31 maggio 2007

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 171/2007

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 2007

    Il difetto dei requisiti del «caso straordinario di necessità e d'urgenza» che legittimano l'emanazione del decreto-legge, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge. Il suddetto principio è funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso. Infatti, l'opposto orientamento, secondo cui la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, comporta l'attribuzione in concreto al legislatore ordinario del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie. Inoltre, in considerazione del fatto che in una Repubblica parlamentare, quale quella italiana, il Governo deve godere della fiducia delle Camere e che il decreto-legge comporta una sua particolare assunzione di responsabilità, si deve concludere che le disposizioni della legge di conversione in quanto tali - nei limiti, cioè, in cui non incidano in modo sostanziale sul contenuto normativo delle disposizioni del decreto, come nel caso in esame - non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso. Infatti, l'immediata efficacia del decreto-legge condiziona l'attività del Parlamento, che si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge. - Negli stessi termini, v., citate, sentenze n. 29/1995 e n. 341/2003; v. anche sentenze n. 196/2004 e n. 178/2004, in cui, però, la Corte ha ritenuto di prescindere da tale questione perché era da escludere l'evidente carenza dei presupposti previsti dalla Costituzione per la decretazione d'urgenza. - In merito al diverso orientamento dell'efficacia sanante della legge di conversione, v. citate, sentenze n. 330/1996, n. 419/2000 e n. 29/2002 e, pur sotto un particolare profilo, sentenza n. 360/1996.

    Art. 7 Disposizioni urgenti in materia di enti locali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 2/2005

    Altra decisione
    11 gennaio 2005

    ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 7 Disposizioni urgenti in materia di enti locali · Art. 58 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 59 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 2004 al 31 maggio 2007. 63 parole aggiunte.

aggiunto: a-bis) all'articolo 59, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 23 maggio 2007, n. 171 (in G.U. 1a s.s. 30/5/2007, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera a), del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-03-29;80~art7 · fonte del testo

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