Art. 5 — Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario

(( Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: "la provincia di Varese" sono inserite le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco". 1. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 e' sostituito dal seguente:)) ((di cui al)) Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.

Testo vigente dal 30 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2004 al 30 maggio 2004. 298 parole tolte, 71 parole aggiunte.

tolto: All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 208 e' sostituito dal seguente: "208. Il comma 15 dell'articolo 31 delle legge 27 dicembre 2002aggiunto: Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. tolto: 289, e' sostituito dal seguente: 15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulatala proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonche' la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facolta' di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passivita' correlate a spese di investimento, nonche' per il ripiano di passivita' correlate a spese correnti purche' queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, e' stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, e' acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata.". aggiunto: 448, e successive modificazioni, dopo le parole: "la provincia di Varese" sono inserite le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco". 1. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 e' sostituito dal seguente: di cui al Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, tolto: approvato con aggiunto: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-03-29;80~art5 · fonte del testo

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