((1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "atto di conciliazione" sono inserite le seguenti: "nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini," e sono aggiunte, in fine, le parole: "sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori")) L'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' sostituito dal seguente: "Art. 1-bis (Emersione progressiva). 1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. ((La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione.)) I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro. ((1-bis. Per l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.)) 2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:

  • a)le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
  • b)le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico ((sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli e degli imprenditori)), in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante ((sottoscrizione con apposito verbale)) aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale ((;le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei));
  • c)il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
  • d)l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES. ((3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali commissioni fanno parte, ove gia' non presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonche' le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.)) 4. ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 266)). 5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:
  • a)valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;
  • b)valutare la fattibilita' tecnica dei contenuti del piano di emersione;
  • c)definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalita' di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
  • d)verificare la conformita' del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2. ((5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano.)) 6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonche' del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' al termine del periodo di emersione. 7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso. 8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. 9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso. 10. Le autorita' competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi. 11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo e' presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1. 12. Le certificazioni di regolarita' rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia. 13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che gia' in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalita' stabilite nel presente articolo. 14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto ((pubblico)) fino alla conclusione del periodo di emersione. 15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, gia' nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.". ((2-bis. I piani di emersione individuale gia' presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti)) Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "redditi di lavoro autonomo" sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che svolgono attivita' agricola non produttiva di reddito di impresa".

Testo vigente dal 24 novembre 2002

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/2005

    Questione infondata
    16 giugno 2005

    È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che, nell’ambito della disciplina in materia di emersione progressiva del “lavoro sommerso”, prevede: a) l'istituzione presso le direzioni provinciali del lavoro di “Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso” (CLES), i cui componenti sono nominati dal prefetto (comma 1); b) la presentazione ai CLES da parte degli imprenditori dei “piani individuali di emersione” (comma 2); c) la verifica, valutazione ed eventuale approvazione o reiezione di tali piani da parte dei CLES, nell'àmbito delle linee generali definite dal CIPE (commi da 5 a 9); d) le attività dell'amministrazione conseguenti all'approvazione dei piani (comma 10); e) la sospensione, nei confronti degli imprenditori che abbiano presentato i piani, delle ispezioni e verifiche degli organi di vigilanza, per le violazioni oggetto della procedura di regolarizzazione (comma 15), questione sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 1, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21; 9, numeri 4, 5, 9 e 10; 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - al d. P.R. 22 marzo 1974, n. 280; all'art. 1, comma 2, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; all'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; agli articoli 2 e 4 del d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266; all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3; al principio di leale collaborazione e all'art. 2 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano. La normativa denunciata, avente ad oggetto l'istituzione e l'attività dei “Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso” (CLES) con i correlativi effetti e, quindi, solo la prima delle due fasi che compongono la procedura di emersione progressiva del lavoro irregolare disciplinata dall’art. 1-bis, regola il progressivo adeguamento, da parte degli imprenditori, agli obblighi di legge relativi a “materie diverse da quella fiscale e contributiva” e agli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro in materia di trattamento economico, adeguamento da realizzarsi con la presentazione, entro il 28 febbraio 2003, di “piani individuali di emersione”, contenenti proposte dirette alla graduale regolarizzazione di detti obblighi, da approvarsi dai CLES nel termine indicato dall'art. 1-bis, comma 2, lettera a): si tratta della prima fase del procedimento, la quale sfocia necessariamente nella seconda fase, introdotta dall'obbligatoria presentazione, sempre da parte degli imprenditori, di apposite “dichiarazioni di emersione” degli inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente “in materia fiscale e previdenziale” (comma 2, lettera d, dell'art. 1-bis). Le dichiarazioni in parola hanno le stesse finalità e producono gli stessi effetti delle analoghe “dichiarazioni di emersione” richieste dall'art. 1 quale titolo di accesso al particolare regime di incentivo fiscale e previdenziale previsto, nell'àmbito dei generali piani o programmi di emersione approvati dal CIPE, a favore dei dichiaranti e dei lavoratori. Per la seconda fase della procedura non si pone alcun problema di riparto di competenze, in quanto, attenendo essa alle violazioni di obblighi di legge in “materia fiscale e previdenziale”, e prevedendo una serie di provvidenze ed agevolazioni nelle stesse materie, è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) (“sistema tributario dello Stato”) e lettera o) (“previdenza sociale”), Cost. Anche le norme relative all'attività dei CLES, al pari di quelle disciplinanti il regime agevolato fiscale e previdenziale dell'emersione, vanno ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ed, in particolare, ricomprese, in applicazione del criterio della prevalenza, nella materia dell'“ordinamento civile” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., inducendo a tale conclusione sia la 'ratiò e l'inquadramento sistematico della normativa, sia la connessione funzionale tra la fase di emersione progressiva basata sui piani individuali, oggetto di censura, e quella fondata sulla dichiarazione di emersione, di cui all’art. 1. Quanto alla 'ratiò, essa va convenientemente apprezzata solo se riferita all'obiettivo generale del rilancio dell'economia, desumibile anche dal titolo della legge, obiettivo che il legislatore intende raggiungere favorendo “l'emersione dall'economia sommersa”, attraverso una disciplina transitoria che mantenga inalterata la funzionalità economica delle imprese emergenti, utilizzando lo strumento di un appropriato regime di incentivo fiscale e previdenziale e quello dell’attribuzione agli imprenditori della facoltà di ritardare l'adeguamento agli obblighi rimasti inadempiuti, secondo le modalità previste da piani individuali di emersione: in questo contesto, i CLES svolgono l'importante funzione di modulare l'intervento pubblico nella delicata materia della progressiva regolarizzazione dei rapporti irregolari di lavoro, al fine di realizzare gradualmente l'uniforme adempimento degli obblighi degli imprenditori, sicché l'attività da essi svolta a livello decentrato si inserisce in una procedura idonea ad integrare il contratto individuale di lavoro secondo il contenuto dei piani individuali di emersione approvati e, quindi, ad incidere sui tempi e sulle modalità di adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché specificamente sul trattamento economico pattuito con il contratto individuale di lavoro, di modo che i contratti individuali di lavoro, originariamente irregolari, si trasformano gradualmente in contratti conformi agli obblighi e alle prescrizioni, generando nuovi impegni degli imprenditori, che valgono, da un lato, a modificare la precedente regolamentazione convenzionale e, dall'altro, a garantire ulteriormente l'adempimento degli obblighi di legge in materie diverse da quella fiscale e previdenziale. La speciale disciplina contenuta nelle norme denunciate, essendo idonea a modificare a fini di uniformità l'originario regolamento contrattuale, attiene dunque, in modo caratterizzante, all'esercizio dell'autonomia negoziale in tema di contratti di lavoro: deve perciò essere ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, alla materia dell'“ordinamento civile”, e annoverata tra quelle che pongono alla potestà legislativa regionale «il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati>>. - Sul limite cosiddetto del diritto privato alla potestà legislativa regionale, si vedano, fra le molte decisioni, sia anteriori che posteriori alla modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, le sentenze n. 50/2005, n. 282/2004, n. 352/2001 e n. 82/1998.

    Art. 1-bis Primi interventi per il rilancio dell'economia · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale · Art. 117 cost. · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 382/2003

    Altra decisione
    30 dicembre 2003

    Estinzione del processo – per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte – in relazione alla questione di legittimità costituzionale, promossa con ricorso della Regione Umbria, concernente l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266, impugnato, in quanto avrebbe posto una disciplina dettagliata della procedura di regolarizzazione in ambiti che incidono, per un verso, sulla materia “tutela e sicurezza del lavoro” di competenza legislativa concorrente, per l’altro, su materie di potestà legislativa residuale.

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale · Art. 1-bis Primi interventi per il rilancio dell'economia · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 2002 al 24 novembre 2002. 40 parole tolte, 376 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: 1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le … inserite le seguenti: "nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratoretolto: ".aggiunto: , come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini," e sono aggiunte, in fine, le parole: "sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori" L'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' sostituito dal seguente: … designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. aggiunto: La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare … componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro. tolto: 2. aggiunto: 1-bis. Per l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di …

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico aggiunto: sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli e degli imprenditori, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione tolto: di un aggiunto: con apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello … in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale;aggiunto: le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei;

d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES. 3. I CLES tolto: sono integrati dai comitati provinciali per l'emersione istituiti aggiunto: operano in collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448tolto: . 4. I piani di emersione individuale presentati alla data di entrata in vigore del presente articolo sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competentiaggiunto: , e successive modificazioni. Di tali commissioni fanno parte, ove gia' non presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonche' le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002. 4. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 266. 5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:

d) verificare la conformita' del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2. aggiunto: 5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano. 6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla … che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto aggiunto: pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione. 15. L'approvazione del piano individuale di … controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.". aggiunto: 2-bis. I piani di emersione individuale gia' presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-09-25;210~art1 · fonte del testo

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