DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1996, N. 580
Testo vigente dal 2 maggio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1996, N. 580
Testo vigente dal 2 maggio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1996 al 2 maggio 1996. 273 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: In attesa della riforma complessiva dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo, che dovra' tener conto anche delle indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 46, possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione, fatti salvi quelli promossi dalle organizzazioni non governative e gli aiuti di emergenza, solo le popolazioni e i Paesi in via di sviluppo individuati di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri. Gli interventi di cooperazione, ad eccezione dei contributi a organizzazioni non governative, sono attuati su richiesta e previa intesa con i beneficiari. Essi sono realizzati, con esclusione di quelli di emergenza, attraverso un procedimento che disciplina in modo coordinato le fasi della predisposizione, della esecuzione e del controllo, le cui modalita' di svolgimento e i cui contenuti tecnici sono stabiliti con provvedimento del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato "direttore generale", previo parere conforme del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di seguito denominato "Comitato direzionale". Nessun impegno verso le popolazioni e i Paesi interessati puo' essere assunto senza previa valutazione di natura tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta effettuata a cura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Direzione generale". Il procedimento previsto dal comma 2 si applica anche alle iniziative affidate ad organismi internazionali e finanziate mediante fondi finalizzati o cofinanziamenti. In tale caso le iniziative possono essere finanziate sulla base di valutazioni o di studi di prefattibilita' e fattibilita' predisposti dai suddetti organismi.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1996, N. 580
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-01;101~art1 · fonte del testo
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