Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1996 al 30 novembre 1996. 638 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita', di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, puo' essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita' di cui al comma 4, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facolta'. A questi ultimi l'importo della pensione e' ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non puo' in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalita' applicative di quanto disposto al comma 1 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 1. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 1, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive della medesima, fatti salvi i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione e le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura ed il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 per i lavoratori dipendenti e di 56 per i lavoratori autonomi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'eta' per il pensionamento di vecchiaia, assumono dalle liste di collocamento, una o piu' unita' anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, e' consentito il cumulo del 50 per cento del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo. L'assunzione di personale di cui ai commi 1 e 5 deve risultare ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento. E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge n. 335 del 1995.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-30;508~art1 · fonte del testo

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