Art. 1 — Prolungamento delle operazioni di votazione
Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione ((del comma 1 sono)) valutati in 14.874.000 euro per l'anno 2023. Conseguentemente, il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, ((del Parlamento europeo)) e dall'attuazione dei referendum, ((iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,)) e' incrementato di euro 14.874.000 per l'anno 2023. Agli oneri di cui ((al comma 2 si provvede)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 29 gennaio 2023
