Art. 3-sexies — Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico

Per il perseguimento di finalita' di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco dell'Unione europea dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorita' e urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: "nel caso di opere di minore entita'" sono inserite le seguenti: "e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto";
  • b)all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorita' espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, puo' delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie".

Testo vigente dal 28 luglio 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-29;57~art3sexies · fonte del testo

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