Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie ((alla redazione)) dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di pubblica utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:

  • a)all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole "appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164," sono inserite le parole: "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero ((, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse,))" e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati";
  • b)all'articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole "urbanistici ed edilizi" sono inserite le seguenti: "nonche' paesaggistici";
  • c)all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, il quinto periodo e' sostituito ((dai seguenti)): "I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalita' di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.";
  • d)all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fine le parole "nonche' quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW". ((3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas))

Testo vigente dal 12 novembre 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 110/2016

    Questione infondata
    20 maggio 2016

    È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Calabria - in riferimento agli artt. 2, 3, 114, 117, commi primo, terzo, quarto e quinto, e 118 Cost. e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà - avverso l'art. 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014), che detta norme in materia di gasdotti di importazione di gas dall'estero, terminali di rigassificazione di GNL, stoccaggi di gas naturale e infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale. Il ricorso è stato infatti promosso dal solo Presidente della Regione, mentre la sua ratifica da parte della Giunta regionale è stata depositata quando era trascorso il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione del ricorso, ricavabile dagli artt. 32, comma 3, e 31, comma 4, della legge n. 87 del 1953. Non rilevano, quindi, nella specie, le ragioni per le quali la determinazione di impugnare è stata assunta dal solo Presidente della Regione, in assenza della previa deliberazione della Giunta, la cui presenza è invece necessaria, in base all'art. 32, comma 2, della legge n. 87 del 1953, in quanto risponde ad esigenze non soltanto formali, ma sostanziali, per l'importanza e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che tale delibera può produrre. In base alla disciplina che regola i giudizi costituzionali, al fine di garantirne l'economia, la celerità e la certezza, è necessario che la volontà della Giunta regionale di promuovere ricorso avverso una legge dello Stato sia accertata, mediante acquisizione della deliberazione agli atti del processo, al più tardi al momento in cui il ricorso va depositato nella cancelleria della Corte costituzionale, e cioè entro il termine perentorio suddetto. Infatti, il deposito del ricorso notificato costituisce un momento essenziale del processo costituzionale, perché comporta la costituzione in giudizio della parte ricorrente, fissa definitivamente il thema decidendum (impedendone ogni successivo ampliamento), instaura il rapporto processuale con questa Corte, segna l'inizio del termine ordinatorio di novanta giorni per la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, e dalla sua scadenza decorre il termine, pure perentorio, entro il quale le altre parti possono costituirsi in giudizio. Sugli effetti non soltanto formali, ma sostanziali, che la delibera della Giunta regionale, di ratifica del ricorso del Presidente della Regione, può produrre, v. le citate sentenze nn. 217/2014, 142/2012, 33/1962, 8/1967, 119/1966 e 36/1962. Sulla necessità che la volontà della Giunta regionale di promuovere ricorso avverso una legge dello Stato sia accertata, mediante acquisizione della deliberazione agli atti del processo, al più tardi al momento in cui il ricorso va depositato nella cancelleria costituzionale, v. le citate sentenze nn. 217/2014 e 142/2012. Nel senso che il deposito del ricorso costituisce un momento essenziale del giudizio costituzionale, in quanto determina la costituzione in giudizio della parte ricorrente, fissa definitivamente il thema decidendum (impedendone ogni successivo ampliamento), instaura il rapporto processuale con la Corte, segna l'inizio del termine ordinatorio di novanta giorni per la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, e dalla sua scadenza decorre il termine, pure perentorio, entro il quale le altre parti possono costituirsi in giudizio, v. la citata sentenza n. 217/2014.

    Art. 37 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2014 al 12 novembre 2014. 33 parole tolte, 27 parole aggiunte in 4 capoversi.

… della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla tolto: redazioni aggiunto: redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e …

… 2000, n.164," sono inserite le parole: "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero tolto: e le opere accessorieaggiunto: , incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse," e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati";

c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, il quinto periodo e' sostituito tolto: dal seguente aggiunto: dai seguenti: "I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e …

… facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW". aggiunto: 3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione aggiunto: e di iniezione, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il tolto: servizio aggiunto: sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, tolto: in accordo alle previsioni, anche quantitative, contenute nelle disposizioni emanate in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, stabilisce meccanismi tariffari aggiunto: stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, aggiunto: anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gastolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art37 · fonte del testo

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