Art. 10 — Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Testo vigente dal 3 giugno 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Testo vigente dal 3 giugno 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1996 al 3 giugno 1996. 350 parole tolte, 15 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole societa' cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro o al settore delle cooperative sociali". All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale", sono soppresse. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995, e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attivita' che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonche' i lavoratori gia' impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli 7 e 9, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 nonche' del capitolo 4578 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 50 miliardi, per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi; quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1997 a carico degli stanziamenti iscritti sui medesimi capitoli 7828 e 4578, rispettivamente per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-04-02;181~art10 · fonte del testo
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