Art. 13 — Disciplina regolamentare
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Testo vigente dal 2 dicembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Testo vigente dal 2 dicembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1996 al 2 dicembre 1996. 257 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica, anche nella forma del testo unico, delle materie oggetto degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del presente decreto, non affidate alle leggi regionali o provinciali, sono emanati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, uno o piu' regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi generali dell'ordinamento, a quelli posti alla base degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del presente decreto e a quelli derivanti dalle leggi ivi richiamate. Dall'esercizio della predetta potesta' regolamentare sono escluse le disposizioni che prevedono sanzioni, che introducono nuove o maggiori spese e che prevedono la copertura finanziaria. Le norme di cui alle leggi richiamate dal presente decreto, incompatibili con quelle regolamentari di cui al comma 1, sono abrogate dalla data di entrata in vigore di queste ultime. Dalla stessa data cessano di avere effetto le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del presente decreto, con esclusione di quelle attinenti a materie di competenza legislativa regionale o provinciale o che contengono disposizioni finanziarie o che prevedono sanzioni.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-01;511~art13 · fonte del testo
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