Art. 7 — Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 28 aprile 1996
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 28 aprile 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1996 al 28 aprile 1996. 60 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Non e' altresi' considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonche' delle associazioni di volontariato, purche' destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro".aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-02-26;77~art7 · fonte del testo
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