Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 febbraio 2019, n. 12
1La L. 11 febbraio 2019, n. 12 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143".
Testo vigente dal 13 febbraio 2019
