In accoglimento delle censure formulate al riguardo dalla Regione Puglia e dalle Province autonome di Bolzano e Trento, deve dichiararsi che l'art. 4, comma 1, del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272 - nel quale si demanda al Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di emanare "le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria" - è costituzionalmente illegittimo. Premesso che tale disposizione non può dirsi assorbita o superata dalla disciplina contenuta nella legislazione sopravvenuta successivamente alla proposizione dei ricorsi - in particolare nell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e nel d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 - e che quindi non può accogliersi, in proposito, la richiesta avanzata, della difesa erariale, di una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non può infatti dubitarsi che la materia oggetto dell'atto ministeriale previsto dalla norma impugnata, riguardi la competenza delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla organizzazione del servizio sanitario, nella quale l'intervento dello Stato può esplicarsi solo attraverso la legislazione di principio o di riforma, o attraverso l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento: come del resto è ora espressamente previsto dall'art. 72, comma 11, della su citata legge n. 448 del 1998, che appunto rinvia ad un atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997 (vale a dire, fra l'altro, e salvo il caso di urgenza, previa intesa con la conferenza Stato-Regioni). Il che comporta che in tanto possono configurarsi in capo ad organi statali poteri di indirizzo, in quanto siano rispettate le condizioni di ordine procedurale e sostanziale costantemente richieste dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e quindi, essenzialmente, l'esercizio attraverso atti collegiali del Governo e il rispetto del principio di legalità sostanziale. Condizioni di cui nella specie difetta quanto meno quella relativa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, oltre a quelle relative alle particolari procedure imposte dalle norme di attuazione statutaria per l'efficacia degli atti di indirizzo nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). Ne' vale in contrario sostenere che le "linee di guida" in questione non abbiano carattere vincolante per le Regioni e le Province autonome, ma siano semplici suggerimenti a fini di coordinamento, liberamente recepibili dagli enti autonomi, dovendo escludersi che esse siano assimilabili alle linee guida "in funzione dell'applicazione coordinata del piano sanitario nazionale e della normativa di settore", di cui è parola nell'art. 1, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ove si fa "salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento". - Riguardo al fondamento della competenza di Regioni e Province autonome sulla disciplina dell'attività libero-professionale "intramuraria", v. la precedente massima C. Sui principi stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, circa la funzione di indirizzo e coordinamento v. S. n. 408/1998. red.: S. Pomodoro
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