Art. 4 — Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti
Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo 1, comma 388, ((primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,)) le parole «1 milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000». ((Agli oneri)) derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Testo vigente dal 9 luglio 2024
