DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
Testo vigente dal 29 aprile 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
Testo vigente dal 29 aprile 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1996 al 29 aprile 1996. 241 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1 gennaio 1995 la contabilita' economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilita' finanziaria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, fatta salva la possibilita' di utilizzare gli eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni debitorie preesistenti. La contabilita' economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilita' finanziaria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni, quando le stesse non derivino da scelte esclusive o determinanti dello Stato. Entro il 30 settembre 1995, con decreto del Ministro della sanita', adottato di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita' ed i criteri di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unita' sanitarie locali e degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto pubblico.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-02-26;89~art2 · fonte del testo
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