Art. 4 — Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale

Per i processi di aggregazione che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da realizzare anche una riduzione della capacita' di carico complessiva e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e piu' adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e della necessita' di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacita' di trasporto. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), ed al comma 1 del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:

  • a)le piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonche' partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non puo' utilizzare i benefici per piu' di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra societa' appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;
  • b)le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti;
  • c)i raggruppamenti di imprese, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare dei contributi i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovra' risultare una riduzione della capacita' di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a seguito di tali processi la capacita' di trasporto risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalita' per il conseguimento della riduzione della capacita' di trasporto. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui al presente articolo sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titolari ed addetti ad iniziative di formazione professionale, compresi l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa. 5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
  • b)del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1

Testo vigente dal 20 febbraio 2000

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1997 al 20 febbraio 2000. 143 parole tolte, 191 parole aggiunte in 6 capoversi.

Per i processi di aggregazione tolto: tra aggiunto: che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto tolto: dei servizi intermodali e del trasporto combinato, tali tolto: anche da realizzare aggiunto: da realizzare anche una riduzione della capacita' di carico complessiva aggiunto: e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e piu' adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, tolto: da realizzare attraverso un utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacita' di carico e dei percorsi intermodali, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazioneaggiunto: , ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. tolto: Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentiti aggiunto: Con decreto dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori tolto: e le competenti Commissioni parlamentari, stabilisce i criteri e leaggiunto: , sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei beneficiaggiunto: , tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 aggiunto: del presente articolo e della necessita' di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della tolto: libera concorrenza e producano tolto: una effettiva aggiunto: un'effettiva riduzione della capacita' di trasporto. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), tolto: e aggiunto: ed al comma 1 del presente articoloaggiunto: , per le operazioni realizzate dopo la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:

a) le aggiunto: piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di …

b) le aggiunto: piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia' esistentitolto: . Possono beneficiare del contributo anche le imprese che hanno effettuato operazioni di raggruppamento nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge;

c) i raggruppamenti di impreseaggiunto: , gia' esistenti alla data di entrata in vigore tolto: della presente legge aggiunto: del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano tolto: nuove imprese aggiunto: piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei tolto: cinque aggiunto: due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare tolto: delle agevolazioni i raggruppamenti che provvedano aggiunto: dei contributi i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro. tolto: Alle imprese aggiunto: Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovra' risultare una riduzione della capacita' di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a seguito di tali processi la capacita' di trasporto risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalita' per il conseguimento della riduzione della capacita' di trasporto. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui al tolto: comma 2 aggiunto: presente articolo sono concessi contributi per la partecipazione dei propri tolto: dipendenti e dei soci d'opera a corsi di formazione e aggiornamento professionale fino al aggiunto: titolari ed addetti ad iniziative di formazione professionale, compresi l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento tolto: del costo di partecipazione aggiunto: degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per tolto: ciascun corso aggiunto: ciascuna iniziativa. 5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo tolto: sulla base della istruttoriaaggiunto: , sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

tolto: a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;

b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei beneficiaggiunto: , rapportati ai costiaggiunto: , dei processi di cui al comma 1tolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-12-23;454~art4 · fonte del testo

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