Art. 7-ter — Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari
Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' prorogato al ((31 dicembre 2024)) anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Testo vigente dal 31 luglio 2024
