Art. 10-ter — Disposizioni in materia di perizie tecniche
All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al quarto periodo e' aggiunta, in fine, la seguente parola: "laureato". 2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo' essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato
Testo vigente dal 29 marzo 2022
