Al fine di favorire l'occupazione nel settore del salvamento acquatico:

  • a)all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ((ricorrono)), sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
  • b)all'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole da: «per garantire la piena osservanza» fino alle parole «per l'ottenimento del brevetto» sono sostituite dalle seguenti: «per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalita' di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa ((nel territorio)) nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ((n. 269 del 17 novembre 2016))».

Testo vigente dal 6 luglio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2023 al 6 luglio 2023. 7 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «30 giugno 2023», ovunque tolto: ricorrano aggiunto: ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

… soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa tolto: sul aggiunto: nel territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica … delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale tolto: della Repubblica italiana aggiunto: n. 269 del 17 novembre 2016tolto: , n. 269.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-10;51~art8 · fonte del testo

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