Art. 6-quater — Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari
Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il ((31 luglio 2003)). Gli intermediari possono altresi' regolarizzare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
Testo vigente dal 12 agosto 2003
