Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il ((31 luglio 2003)). Gli intermediari possono altresi' regolarizzare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

Testo vigente dal 12 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2003

Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 2003 al 12 agosto 2003. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il tolto: 16 aprile aggiunto: 31 luglio 2003. Gli intermediari possono altresi' regolarizzare, nei termini e con le modalita' di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-12-24;282~art6quater · fonte del testo

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