Art. 6-quinquies — Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento

Le somme restituite ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, possono essere compensate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo, a decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione della dichiarazione riservata di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002. Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli 6, comma 1, lettera a), e comma 6, e 6-bis, comma 4, del presente decreto, nonche' dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, rispetto a quelle effettivamente dovute possono essere compensate dagli intermediari con le stesse modalita' di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Testo vigente dal 23 febbraio 2003

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urn:nir:stato:decreto.legge:2002-12-24;282~art6quinquies · fonte del testo

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