Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 18, comma 1, le parole: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge";
  • b)all'articolo 22, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, ((dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto)) 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresi', inclusi:
  • a)coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
  • b)coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e ((hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati));
  • c)coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.;
  • c-bis)((coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162))". (( Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario gia' banditi alla data della sua entrata in vigore. 2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto))

Testo vigente dal 7 novembre 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 2004 al 7 novembre 2004. 28 parole tolte, 115 parole aggiunte in 4 capoversi.

b) all'articolo 22, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, tolto: del aggiunto: dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresi', inclusi:

b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e tolto: svolgono, da almeno tre anni, aggiunto: hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati tolto: sanzionati disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario aggiunto: revocati o disciplinarmente sanzionati;

c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.tolto: ".aggiunto: ;

aggiunto: c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162". Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario gia' banditi alla data della sua entrata in vigore. 2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono tolto: regolati gli effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche aggiunto: riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario tolto: gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decretotolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-09-07;234~art1 · fonte del testo

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