Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 marzo 2024, n. 28

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La L. 15 marzo 2024, n. 28, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024".

Testo vigente dal 19 marzo 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2024 al 19 marzo 2024. 401 parole tolte.

tolto: Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 puo' essere altresi' richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo e' riconosciuto alle piccole medie imprese come definite dall'articolo 1, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore («de minimis») ed e' pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione, si applica il vigente tasso, determinato in conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non puo' essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalita' e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'articolo 1 e del contributo di cui al comma 1 e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonche' individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il 2 per cento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 marzo 2024, n. 28

    La L. 15 marzo 2024, n. 28, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-02-02;9~art2 · fonte del testo

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