Art. 6 — Copertura finanziaria
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 609
Testo vigente dal 3 ottobre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 609
Testo vigente dal 3 ottobre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1996 al 3 ottobre 1996. 70 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire diciassettemila milioni per l'anno 1996, in lire ventiquattromilanovecento milioni per l'anno 1997 e in lire venticinquemila milioni per il 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 609
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-02;406~art6 · fonte del testo
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