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[1]Presso la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e' istituita la Cassa delle ammende con personalita' giuridica, amministrata con le norme della contabilita' di Stato, salvo a fissare le relative modalita' nel regolamento carcerario da emanarsi dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze.
[2]Il bilancio preventivo, le eventuali variazioni da apportare nel corso dell'esercizio e il conto consuntivo sono approvati dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze.
[3]Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono pubblicarsi in allegato, rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.
[4]Il servizio di cassa e' disimpegnato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza presso la quale e' istituito apposito conto corrente regolato a norma delle disposizioni sui conti correnti con detto Istituto.
[5]Nel regolamento di contabilita' carceraria saranno stabilite le norme per il funzionamento del suddetto conto corrente.
Testo in vigore dal 6 giugno 1932 al 1 marzo 2009
