Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1932 al 1 marzo 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Presso la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e' istituita la Cassa delle ammende con personalita' giuridica, amministrata con le norme della contabilita' di Stato, salvo a fissare le relative modalita' nel regolamento carcerario da emanarsi dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze.

[2]Il bilancio preventivo, le eventuali variazioni da apportare nel corso dell'esercizio e il conto consuntivo sono approvati dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze.

[3]Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono pubblicarsi in allegato, rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

[4]Il servizio di cassa e' disimpegnato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza presso la quale e' istituito apposito conto corrente regolato a norma delle disposizioni sui conti correnti con detto Istituto.

[5]Nel regolamento di contabilita' carceraria saranno stabilite le norme per il funzionamento del suddetto conto corrente.

Testo in vigore dal 6 giugno 1932 al 1 marzo 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-09;547~art4 · fonte del testo

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