La propaganda elettorale e' svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di piu' candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalita' di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non e' svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Testo vigente dal 20 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113~art7 · fonte del testo

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