Articolo abrogato dal d.lgs 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1985 al 1 gennaio 1994. 318 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La costituzione di societa' per azioni e in accomandita per azioni con capitale superiore a dieci miliardi e' soggetta, al solo fine di assicurare la stabilita' del mercato dei valori mobiliari, all'autorizzazione del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Sono altresi' soggetti a detta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle societa' stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese, superino nel complesso la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro del tesoro puo' stabilire, con proprio decreto motivato, l'ammontare massimo dell'emissione di azioni o di obbligazioni, ovvero negare l'autorizzazione medesima. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministro del tesoro non emani, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi. Il termine e' sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richiesta di notizie e di dati integrativi non puo' essere reiterata. L'autorizzazione, espressa o tacita, del Ministro del tesoro e' condizione per la omologazione da parte del tribunale. Il notaio e gli amministratori, che non si attengono alle disposizioni del presente articolo, sono puniti con l'ammenda da un minimo di dieci milioni ad un massimo della meta' del valore totale della operazione. E' abrogata la legge 3 maggio 1955, n. 428, e successive modificazioni. Le disposizioni dettate dai commi precedenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e si applicano alle operazioni per le quali la richiesta sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del tesoro determina le modalita' di presentazione delle richieste di rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo, gli elementi documentali e informativi a corredo delle stesse ed ogni altra modalita' procedurale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281~art21 · fonte del testo
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