Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994. 254 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Tra le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio e' istituita, presso il fondo interbancario di garanzia, una sezione di garanzia per il credito peschereccio. La sezione garantisce, in via sussidiaria entro i limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, la copertura delle perdite che le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio dimostrino di aver subi'to nelle operazioni perfezionate ai sensi della presente legge, che siano assistite da privilegio o garanzia reale o da altra garanzia ritenuta idonea. La garanzia della sezione non e' cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La garanzia sussidiaria della sezione copre interamente la perdita risultante per capitale, interessi contrattuali e di mora, spese legali e processuali relative alle azioni esecutive promosse per il recupero del credito. La garanzia diviene operante dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sulle cose gravate da privilegio e sui beni costituiti in garanzia, anche in pendenza di altre procedure esecutive intraprese da aziende e istituti di credito eroganti su altri beni eventualmente posseduti dal proprietario o mutuatario inadempiente. Le somme che devono essere comunque recuperate successivamente al rimborso, da parte della sezione di cui al presente articolo, della perdita denunziata saranno versate alla sezione stessa al netto delle spese sopportate. In dipendenza della garanzia sussidiaria le aziende e gli istituti di credito sono autorizzati a concedere prestiti e finanziamenti fino all'importo del valore cauzionale dei beni in garanzia entro il limite della spesa documentata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che tale articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-08-28;302~art10 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.