Articolo abrogato dal d.lgs 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1985 al 1 gennaio 1994. 91 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a 30 giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a 30 giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato piu' grave, si applica l'arresto fino a tre anni. art=11;aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281~art11 · fonte del testo
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