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Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni finanziarie di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, effettuate a norma dell'articolo 18 della presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 ed a favore degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge.

Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 28 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art30 · fonte del testo

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