Articolo abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
Abrogato dal 28 maggio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
Abrogato dal 28 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1977 al 28 maggio 1998. 350 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), h) e n) dell'articolo 15 della presente legge. Limitatamente alle operazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 15, il Mediocredito centrale e' inoltre autorizzato ad assumere, da solo o in consorzio, dai medesimi istituti e sezioni speciali i titoli, in lire o in valuta estera, loro derivanti dalle operazioni stesse. Relativamente alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo, non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria sui crediti concernenti le operazioni predette anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine possono concedere ad ogni singola impresa, nonche' le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare. Le condizioni, le modalita' e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilita' del costo della provvista. In caso di motivata urgenza, il Mediocredito centrale potra' rilasciare un affidamento riguardante il successivo intervento su operazioni sottoposte direttamente all'Istituto dalla sezione o dagli stessi operatori nazionaliaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 143.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art18 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.