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I riscontri e le anticipazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero. Gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno partecipare al finanziamento delle operazioni, assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 30 luglio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art20 · fonte del testo

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