Articolo abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
Abrogato dal 28 maggio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
Abrogato dal 28 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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11 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1994 al 28 maggio 1998. 277 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il fondo di dotazione della sezione e' di lire 20 miliardi e sara' costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attivita' di cui al precedente articolo 12. Gli utili della gestione saranno destinati a riserva. La sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attivita' di cui al precedente articolo 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del fondo di dotazione, nonche' con le riserve. Il fondo di dotazione, le attivita' di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente della sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito. In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione puo' anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato e' surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operativita' della suddetta garanzia stataleaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 143.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art13 · fonte del testo
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