Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi. La SACE e' autorizzata ad assicurare i crediti concessi da istituti e banche estere a Stati e banche centrali esteri destinati al rifinanziamento dei debiti di detti Stati nei confronti di soggetti italiani. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e' elevata, per l'anno finanziario 1985, di lire 8.500 milioni, cui si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione di lire 1.250 milioni per ciascuno dei capitoli 8022 e 8801 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 2.400 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. La somma di cui al precedente comma e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1986-1991. Le quote relative agli anni 1986 e 1987 restano determinate, rispettivamente, in lire 150 miliardi ed in lire 390 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' ridotta di lire 23.500.000.000. Detta somma, conservata nel conto dei residui passivi sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985, e' versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere, con decreti del Ministro del tesoro, portata in aumento dello stanziamento del capitolo 1610 del predetto stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1985.

Testo vigente dal 29 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;887~art9 · fonte del testo

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