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Gli stanziamenti gia' autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre 1963, n. 1532, nonche' quelli che dovessero essere autorizzati allo stesso titolo con altre leggi, saranno trasferiti, alle singole scadenze dei periodi indicati nelle leggi medesime, al Mediocredito centrale per essere utilizzati per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni di cui all'articolo 8 e al secondo comma del precedente articolo 12. I rapporti tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale, inerenti alla gestione dei fondi di cui sopra, saranno disciplinati con apposite convenzioni.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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