Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977. Leggi il testo vigente →

Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 5, il mancato pagamento va riferito: a) allo Stato o ente pubblico estero, che abbia ricevuto il finanziamento oppure che abbia emesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, i titoli obbligazionari; b) all'ente o impresa privati che abbiano ricevuto il finanziamento o emesso i titoli, purche' il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato. Per le garanzie di cui al precedente articolo 8, il Comitato di cui all'articolo 24 potra' autorizzare il pagamento frazionato dei premi di assicurazione, calcolati in ragione di anno, in modo che le rate di premio siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari