Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 5, il mancato pagamento va riferito: a) allo Stato o ente pubblico estero, che abbia ricevuto il finanziamento oppure che abbia emesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, i titoli obbligazionari; b) all'ente o impresa privati che abbiano ricevuto il finanziamento o emesso i titoli, purche' il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato. Per le garanzie di cui al precedente articolo 8, il Comitato di cui all'articolo 24 potra' autorizzare il pagamento frazionato dei premi di assicurazione, calcolati in ragione di anno, in modo che le rate di premio siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

1

La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1977

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 maggio 1977, n. 227

    La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art10 · fonte del testo

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