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Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali
Legge 22 dicembre 1953, n. 955
- Aggiornato al
- 12 agosto 1961
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 38
Titolo I — Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi specialiartt. 1-19
- Art. 1L'istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto…
- Art. 2I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei…
- Art. 3Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e'…
- Art. 4La garanzia e' concessa nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito. I premi e…
- Art. 5La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1…
- Art. 6Il sinistro e' costituito dalla perdita totale o parziale del credito. Il suo ammontare…
- Art. 7Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi…
- Art. 8Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle…
- Art. 9Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'art. 1, dall'istituto nazionale…
- Art. 10La concessione della garanzia statale puo' essere subordinata dal Comitato alla copertura…
- Art. 11Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e…
- Art. 12Prima che sia effettuato il pagamento della fornitura alla quale si riferisce…
- Art. 13L'assunzione dei rischi a carico dello Stato, ai sensi della presente legge, non potra'…
- Art. 14In caso di liquidazione della gestione di cui all'art. 1 della presente legge, gli utili…
- Art. 15Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito…
- Art. 16I premi di assicurazione e riassicurazione relative alle operazioni ammesse alla garanzia…
- Art. 17Alla spesa di cui all'art. 15 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del…
- Art. 18Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente…
- Art. 19E' abrogato il regio decreto-legge 2 giugno 1927, modificato e convertito nella legge 14…
Titolo II — Finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture specialiartt. 20-30
- Art. 20L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'art. 17…
- Art. 21senza rubricaabrogato
- Art. 22Le operazioni di cui all'art. 20 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di…
- Art. 23I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20, non potranno…
- Art. 24Il fondo di dotazione del Mediocredito e' elevato a lire 100 miliardi. Esso e' composto…
- Art. 25Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'art. 3 della citata legge 18 aprile 1950…
- Art. 26Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive…
- Art. 27Il Ministero del tesoro e' autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi…
- Art. 28Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto…
- Art. 29Alla spesa di cui all'art. 26, prevista per l'esercizio finanziario 1953-54 in lire 500…
- Art. 30Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per…
