Il fondo di garanzia, costituito a norma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, presso la Tesoreria centrale dello Stato, in conto corrente infruttifero, e' destinato al pagamento degli indennizzi liquidati per il verificarsi dei sinistri previsti dalla presente legge, nonche' dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, ove manchino le disponibilita' nel conto speciale di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 955. A partire dall'esercizio 1959-60 e' inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 500.000.000 che sara' versata nel detto fondo di garanzia per le finalita' sopraindicate. Le somme recuperate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in dipendenza della surroga prevista dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, saranno versate a titolo di reintegrazione al fondo di garanzia di cui ai commi precedenti.

Testo vigente dal 9 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-17;68~art5 · fonte del testo

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