Art. 76 — Controversie in sede di rinvio

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Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla Commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente. (( Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4. ))

Testo in vigore dal 30 ottobre 1993 al 16 settembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993. 82 parole tolte, 36 parole aggiunte.

… da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente. tolto: L'istanza di trattazione non e' richiesta e l'atto di riassunzione assorbe i relativi effetti se alla data di cui all'art. 72 pendono i termini per la riassunzione davanti a giudici di rinvio. Quando aggiunto: Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado tolto: o davanti alla Commissione tributaria centrale l'istanza di trattazione va fatta rispettivamente davanti alla commissione tributaria provinciale, alla commissione tributaria regionale o alla Commissione tributaria centrale nei modi e termini di cui all'art. 73 e, per quest'ultima, non oltre il 31 dicembre 1995. In difetto, l'intero processo si estingue aggiunto: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art76 · fonte del testo

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