Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 309/2007

    Questione inammissibile
    20 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e degli artt. 26 e 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 della Costituzione, nella parte in cui nel disciplinare la composizione dei collegi, l'assegnazione dei ricorsi e la nomina del relatore, riconoscerebbero al presidente delle commissioni tributarie una discrezionalità assoluta. Posto che tutte le disposizioni censurate presuppongono il riferimento all'art. 24, comma 1, lettera f ), del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, che, nell'elencare le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dispone che quest'ultimo stabilisce «i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti», criteri sulla base dei quali deve avere luogo sia la composizione delle sezioni, sia la composizione - all'interno delle sezioni - dei collegi giudicanti, ad opera del presidente delle commissioni tributarie, nonché l'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni e la nomina del relatore, la questione avrebbe dovuto avere ad oggetto in primo luogo l'art. 24, comma 1, lettera f ), del d.lgs. n. 545 del 1992; l'omessa denuncia di tale norma, che è quella sulla quale si basano tutte le altre, si risolve nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura e comporta la manifesta inammissibilità della questione. - V. ordinanze n. 210/2006, n. 96/2004 e n. 417/2001.

    Art. 6 Giurisdizione tributaria · Art. 26 Disposizioni sul processo tributario · Art. 30 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, il presidente della commissione potra' assumere gli opportuni provvedimenti affinche' i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art26 · fonte del testo

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