Art. 10 — Le parti
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
3 pronunce che riguardano l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di processo tributario, deve riconoscersi, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle entrate, sia in forza del principio di effettività della tutela giurisdizionale - che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità – e della natura impugnatoria del processo - che attribuisce la qualità di parte all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato - alla Direzione territoriale dell'Agenzia delle entrate la legittimazione attiva a proporre ricorso per cassazione, purché patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, essendo sempre e comunque l'attività difensiva dell'Agenzia fiscale, quale persona giuridica di diritto pubblico, riferibile non al singolo ufficio periferico, ma all'Agenzia delle Entrate centrale.
Art. 10 · Art. 2203 c.c. · Art. 2204 c.c. · Art. 11 Disposizioni sul processo tributario
Al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate spettano, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, unicamente poteri di istruttoria e di controllo, essendo, invece, la potestà impositiva riservata alle direzioni territoriali competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
In tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art10 · fonte del testo
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