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[1]Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lettera a), del Concordato, saranno consegnate all'autorita' ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte.

[2]Nessuna indennita' e' dovuta in tale caso ai concessionari, o ad altri usuarii, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennita' e' dovuta dai concessionari e dagli usuarii per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985

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