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Il Governo del Re e' altresi' autorizzato:
- a)a modificare, in quanto occorra, le vigenti disposizioni legislative in materia ecclesiastica, anche per coordinarle con quelle del Trattato con la Santa Sede, del Concordato e della presente legge;
- b)ad emanare tutte le norme per la completa attuazione della presente legge:
- c)a riunire in testi unici tanto le disposizioni legislative quanto quelle regolamentari in materia ecclesiastica.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
