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[1]Le liquidazioni dei supplementi di congrua e di altri assegni a favore degli ecclesiastici dei territori annessi al Regno, che saranno nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno eseguite secondo le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti per il clero delle antiche Provincie del Regno e mantenute in vigore con la presente legge.
[2]Agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei Seminari teologici dei territori annessi, che, all'attuazione della presente legge, siano in posizione di servizio attivo o di riposo, e' conservato il trattamento economico di attivita' di servizio e di quiescenza stabilito dalle norme del cessato Regime austro-ungarico fino ad ora in vigore.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
