Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. Leggi il testo vigente →

[1]Le liquidazioni dei supplementi di congrua e di altri assegni a favore degli ecclesiastici dei territori annessi al Regno, che saranno nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno eseguite secondo le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti per il clero delle antiche Provincie del Regno e mantenute in vigore con la presente legge.

[2]Agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei Seminari teologici dei territori annessi, che, all'attuazione della presente legge, siano in posizione di servizio attivo o di riposo, e' conservato il trattamento economico di attivita' di servizio e di quiescenza stabilito dalle norme del cessato Regime austro-ungarico fino ad ora in vigore.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art24 · fonte del testo

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