I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplati nell'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli per i titolari di parrocchie, vicarie e cappellane curate autonome con popolazione inferiore ai 200 abitanti, di cui agli articoli 2 e 29 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, nonche' il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono temporaneamente aumentati nelle stesse proporzioni e con le medesime decorrenze di quelli indicati nell'articolo precedente.

Testo vigente dal 9 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;488~art2 · fonte del testo

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