Sono aumentati in ragione del 60 per cento: 1° le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi gravanti sui Comuni, sulle Province e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranita' di altri Stati, il cui pagamento e' effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 791; 2° le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi al carico dello Stato o della Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato libero; 3° le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, in relazione all'attuale trattamento maggiorato del 400 per cento; 4° le pensioni e gli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi; 5° le pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70; 6° le pensioni dei personali dell'ex casa ducale di Genova e delle loro famiglie passate a carico dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995; 7° le quote di pensione a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 1 che non sono soggette a nuova liquidazione giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12. Per le categorie dei pensionati contemplati dal presente articolo non si applicano le altre norme del presente Capo. Per le pensioni e graziali ferroviarie, liquidate o da liquidarsi con le norme delle cessate gestioni austro-ungariche, ai fini della concessione dell'aumento previsto dal presente articolo, si considera la pensione che i pensionati medesimi avrebbero conseguito se in sede di applicazione del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, e dell'art. 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, fosse stato attribuito il caroviveri nella stessa misura concessa ai pensionati italiani. 1345 6

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 maggio 1951, n. 307

1

La L. 4 maggio 1951, n. 307 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gia' liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40%."

L. 8 aprile 1952, n. 212

3

La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gia' liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 6 per cento." Ha altresi' disposto (con l'art. 34) che le suddette modifiche hanno effetto dal 1 luglio 1951.

D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20

4

Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono aumentati del 40 per cento."

L. 11 luglio 1956, n. 734

5

con decorrenza dal 1 luglio 1957

La L. 11 luglio 1956, n. 734 nel modificare l'art. 28, comma 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, ha disposto (con l'art. 6) che "Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, gia' liquidati o da liquidarsi ai sensi del detto decreto, sono aumentati nella misura del sei per cento con effetto dal 1 luglio 1957 e di un ulteriore sei per cento, da applicarsi sull'importo risultante dopo il primo aumento, con effetto dal 1 luglio 1958."

L. 18 marzo 1968, n. 249

6

con decorrenza dal 1 marzo 1968

La L. 18 marzo 1968, n. 249 nel modificare l'art. 28, comma 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con effetto dal 1 marzo 1968, in ragione del 65 per cento."

Testo vigente dal 14 aprile 1968

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1956 al 14 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 marzo 1968, n. 249

    La L. 18 marzo 1968, n. 249 nel modificare l'art. 28, comma 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con effetto dal 1 marzo 1968, in ragione del 65 per cento."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art20 · fonte del testo

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