Art. 10 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. Leggi il testo vigente →
La dichiarazione di nullita' puo' essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
