Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: «Art. 18-bis (Blocco ufficiale temporaneo). - 1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarita'. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalita' ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorita' amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco. 2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facolta' di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalita' indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo e' ammesso ricorso all'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalita' e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge. 3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».

Testo vigente dal 14 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-21;75~art15 · fonte del testo

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