• 1)di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazioni a titolo di buon ingresso o di buona uscita, qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione e' promessa e comunque questa sia dissimulata;
  • 2)di acquistare mobili, come condizione per la cessazione di un contratto di locazione in corso, qualunque sia la persona verso la quale l'obbligo e' assunto e comunque tale acquisto sia dissimulato. Le somme pagate per alcuna delle cause previste dal comma precedente, se corrisposte al locatore o al sublocatore, possono essere computate in conto di pigione e, in ogni caso, possono essere ripetute fino a un anno dopo la riconsegna della cosa locata: se corrisposte al conduttore uscente, possono essere ripetute entro sei mesi dal pagamento. Nel caso previsto dal n. 2) del comma anzidetto, il conduttore o il subconduttore e' tenuto alla restituzione dei mobili all'atto in cui gli viene restituito il prezzo. Chiunque ottiene o comunque concorre a far ottenere il pagamento di somme per alcuna delle cause previste dal primo comma e' punito con la multa da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi previsti dal presente articolo si procede a querela di parte. Le limitazioni imposte col presente articolo si applicano soltanto alle locazioni soggette al regime di proroga.

Testo vigente dal 26 maggio 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art28 · fonte del testo

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